Art. 4.
(Acquisto della cittadinanza per matrimonio).

      1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza dopo tre anni dalla data del matrimonio se, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale».